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normativa
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25/07/2024

Le principali novità del Dl Salva Casa

Approvato anche in Senato il Decreto-legge 69/2024 anche noto come Decreto Salva Casa. Ora per l’entrata in vigore definitiva manca la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Dl Salva Casa introduce diverse novità, tra le quali le modifiche al Testo Unico Edilizia (dpr 380/2001), in materia di edilizia libera, stato legittimo degli immobili, cambiamento della destinazione d’uso delle singole unità immobiliari, tolleranze costruttive, superamento della cosiddetta doppia conformità. Analizzando il primo tema, vengono considerate in edilizia libera le seguenti opere: - Installazione di vetrate panoramiche amovibili (VePa) anche per la chiusura dei porticati. In caso di porticati gravati da diritti di uso pubblico o situati in edifici nei fronti esterni dell’edificio prospicenti aree pubbliche è necessario ottenere un permesso per installare la VePa. - Installazione di strutture da copertura solare e agenti atmosferici quali tende da sole, tende a pergola con telo retrattile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, pegole bioclimatiche con telo retrattile, a condizione che rispettino alcune condizioni: essere addossate o annesse agli edifici o all’unità immobiliare, non creare uno spazio chiuso in modo permanente, devono avere caratteristiche tecniche ed estetiche che minimizzino l’impatto visivo, devono integrarsi armoniosamente con le linee architettoniche dell’edificio.

Per quanto riguarda lo stato legittimo degli immobili il Dl indica che può essere fornito con le seguenti modalità:

- Eventuali titoli successivi che hanno autorizzato interventi parziali sull’immobile.

- Titoli rilasciati a seguito di accertamenti di conformità in sanatoria a condizione che siano state versate le relative sanzioni.

- Pagamento di una sanzione a seguito dell’annullamento di un permesso di costruire può ora dimostrare lo stato legittimo, producendo effetti equivalenti a un permesso di costruire in sanatoria. Inoltre, eventuali difformità e abusi riscontrati nelle parti comuni di un condominio non possono impedire la riqualificazione di un’unità immobiliare del medesimo condominio. Parallelamente, eventuali irregolarità di un singolo appartamento non possono impedire interventi di ristrutturazione delle parti comuni del condominio.

Il Dl Salva Casa introduce importanti novità anche per il cambio di destinazione d’uso di una singola unità immobiliare. Nello specifico, il cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre permesso. Per il cambio di destinazione senza opere sarà necessario produrre la Scia al comune di competenza, mentre il cambio con opere servirà il titolo per l’esecuzione. Anche i cambi con interventi in edilizia libera saranno considerati cambi senza opere. Restano invece in vigore le norme regionali per quanto riguarda cambi di destinazione di primi piani e seminterrati. Per quanto riguarda l’abitabilità, vengono considerati abitabili i monolocali di 20 mq e i bilocali di 28 mq con un’altezza minima di 2,40 m., sino ad oggi i parametri erano 28 mq per i monolocali, 38 mq per i bilocali e altezza minima 2.70 m. In ogni caso devono essere unità immobiliari inserite in edifici che garantiscano le condizioni igienico-sanitarie necessarie. Infine, in tema di tolleranze costruttive ovvero di variazioni rispetto al progetto originale in termini di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta, vengono riconosciute tolleranze fino al 6% (prima era il 2%) per gli immobili sotto i 60 mq. La tolleranza si riduce progressivamente man mano che aumenta la superficie fino al 2% riconosciuta in caso di superficie fino a 500 mq.

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