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normativa
21/05/2024

Pignoramento seconda casa: quando e come avviene

In caso di debito accumulato nei confronti del Fisco, la stessa amministrazione finanziaria può procedere al pignoramento di beni di proprietà del contribuente inadempiente. Tra i beni di proprietà potenzialmente pignorabili, la legge stabilisce all’art.2740 del Codice Civile che: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. Dunque, anche la seconda casa di proprietà può essere pignorata. Ricordiamo che con il termine “seconda casa” si intende un’abitazione differente rispetto a quella dove il soggetto vive abitualmente e dove risiede anagraficamente. In ogni caso, il pignoramento della seconda casa può avvenire solo in presenza di alcune condizioni. Primo, in caso in cui il debito complessivo sia superiore a 120 mila euro, come indicato all’art.76 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito del d.p.r. 29 settembre 1973, n.602. Secondo, qualora il debitore non abbia provveduto ad estinguere il debito o a richiedere una dilazione per lo stesso, trascorsi 6 mesi dell’iscrizione dell’ipoteca sulla seconda casa di sua proprietà. Terzo, il valore complessivo dell’immobile posseduto dal soggetto debitore deve superare 120 mila euro. Quarto, il deve aver ricevuto precedenti avvisi sotto forma di cartelle esattoriali o lettera di presa in carico. Prima di procedere all’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile, l’esattore deve aver notificato 30 giorni prima un preavviso di ipoteca. Per quanto riguarda la sola iscrizione dell’ipoteca questa è possibile per debiti minimi pari a 20 mila euro. Una volta accertata la presenza delle condizioni di cui sopra, la procedura di pignoramento della seconda casa procede con la notifica da parte dell’agente riscossore del cosiddetto avviso di vendita. Tale documento deve contenere espressamente i beni e i diritti immobiliari oggetto del pignoramento, specificando natura, ubicazione e dati catastali. La mancata firma dell’agente sulla notifica stessa rende nulla l’azione di pignoramento. Tra la data di pignoramento e la successiva vendita all’asta non devono trascorrere più di 200 giorni, mentre l’avviso di vendita deve essere pubblicato almeno 20 giorni prima della data del primo incanto, riportando il prezzo base ritenuto congruo per la vendita.

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